Il modello della responsabilità civile non è adatto a fronteggiare il vantaggio economico conseguito dal danneggiante ai danni del danneggiato, perché, se si applicassero le norme sul risarcimento del danno, il danneggiante, si vedrebbe costretto a risarcire il danneggiato, ricostruendo la sfera giuridico-patrimoniale della vittima. Facendo in questo modo si finirebbe per premiare il danneggiante in quanto, risarcirebbe i danni al danneggiato, ma conserverebbe sempre la parte di profitto eccedente al danno riparato. È in questo caso che parliamo di arricchimento da fatto illecito.

L’illecito genera a prescindere un maggiore guadagno rispetto alla lesione procurata, quindi, il danneggiante deve risarcire il danneggiato, ma la differenza dovrebbe essere restituita.

A disciplinare questo fatto ricorre l’articolo 125 dgs. N.30 del 2005 c.d. codice della proprietà industriale, il quale prevede il risarcimento proporzionato agli utili conseguiti dal danneggiante.

Questo articolo prevede anche la possibilità per il danneggiato di richiedere la restituzione di tutti gli utili ricavati dall’illecito. La funzione dello strumento della retroversione degli utili non è quella ripristinatoria cioè fondata sulla necessità di provvedere alla riparazione di un danno subito, ma sanzionatoria, cioè volta a privare il danneggiante dell’utile illecitamente realizzato.
La retroversione degli utili conferisce al danneggiato la possibilità di ottenere un risarcimento basato sul profitto illecito.

Nel comma 1 dell’art. 125, gli utili sono valutati dal giudice, nell’esercizio del suo potere equitativo, al fine di determinare la perdita subita dal titolare: gli utili, quindi, sono elemento sintomatico del mancato guadagno, cioè sono “indice” di funzione risarcitoria.

Nel comma 3 dell’art. 125, invece, su richiesta del danneggiato, il profitto costituisce la misura della punizione da infliggere al danneggiante, nella prospettiva di disincentivare futuri illeciti: gli utili, cioè, sono indice di funzione sanzionatoria e deterrente.