Il mancato pagamento del premio assicurativo fa insorgere all’assicuratore un vanto di un credito nei confronti dell’assicurato.

Il tutto è regolamentato dall’articolo 1901 c.c.: “il mancato pagamento del premio o della prima rata del premio comportano la sospensione fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è dovuto e, se invece il contraente alle scadenze convenute non paga i premi successivi, l’assicurazione si sospende dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.” Lo stesso al 3° comma impartisce un altro principio: “a fronte del mancato pagamento del premio o della prima rata di premio o dei premi successivi, l’assicuratore non agisce per la riscossione degli stessi nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, si determina la risoluzione di diritto “ope legis” del contratto assicurativo.”

In breve, l’inerzia dell’assicuratore a fronte del mancato pagamento determina una risoluzione naturale del contratto, facendo venire a meno tutti gli effetti contrattuali e liberando le parti dall’assolvimento delle obbligazioni assunte.
Anche dopo che il contratto è stato sciolto, per effetto dell’articolo 1901, l’assicurato è comunque obbligato al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Nel caso in cui l’assicuratore non si attivasse va precisato che il termine semestrale per l’instaurazione dell’azione di recupero del credito ha natura decadenziale e, quindi, non è soggetta ad interruzione. Per attivazione dell’assicuratore non si intende un invio bonario di un invito al pagamento del premio assicurativo né diffide stragiudiziali.

Nel caso specifico dell’RCA non è possibile procedere alla sospensione immediata della polizza, infatti, secondo la legge 990/69 e l’art. 1901 c.c.: “il rilascio del contrassegno assicurativo vincola l’assicuratore della RCA a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo”. L’assicuratore non potrà sospendere immediatamente la polizza, ma dovrà decidere a fronte del mancato pagamento come agire.

In alternativa l’assicuratore RCA potrebbe non agire e far risolvere il contratto “ope legis”, lasciando decorrere i 6 mesi dalla scadenza del pagamento del premio, ma rimanendo fermo il suo obbligo alla copertura del veicolo nei confronti di terzi danneggiati ed il diritto a ricevere la corresponsione del premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

In ogni caso, giova ricordarlo, la risoluzione “ope legis” del contratto, non incide sul diritto dell’assicuratore al pagamento del premio non riscosso, che soggiace alla ordinaria prescrizione annuale ex art. 2952 c.c.