È ormai consolidata che la tradizionale concezione istituzionale della famiglia è in via di estinzione, in quanto la famiglia fondata sul matrimonio oggigiorno non è più considerata valida. Le unioni di fatto hanno ormai preso un ruolo fondamentale all’interno della società.

L’unione fondata sul matrimonio con i relativi diritti e doveri della moglie e del marito in caso di separazione o cessazione degli effetti civili, non essendo più l’unica forma per costituire la famiglia, ha visto allo studio del caso i legislatori per riconoscere i diritti e le tutele per le unioni di fatto.
Le precedenti norme imponevano una limitazione all’autonomia privata, specialmente sotto il profilo patrimoniale ed economico, impedivano pattuizioni private, solo le regolamentazioni familiari che avevano specificato l’aspetto patrimoniale potevano trovare riscontro tra le norme pubblicistiche ed avere diritti e dovere sotto l’aspetto economico.

Con la riforma del 1975 si è data una nuova interpretazione al concetto di famiglia e nello specifico alla tutela dei suoi membri. Gli status familiari sono stati concepiti come personalistici, ma con la riforma del diritto di famiglia è stato possibile valorizzare la personalità dei suoi componenti. In conseguenza a questo si cerca di salvaguardare gli aspetti individualistici dei singoli membri.

Con l’istituzione della convivenza il legislatore italiano ha regolamentato un costume sociale presente sul nostro territorio da ormai tanto tempo, disciplinando la formazione della famiglia con la semplice unione di due persone unite sotto lo stesso tetto da un legame stabile.
Il tema della reciproca assistenza nelle convivenze viene stabilito nella legge n. 76 al comma 36: si definisce convivenza “una coppia di “persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Allo scopo di acquisire canoni ermeneutici fondamentali per la lettura dell’istituto e per individuare eventuali diritti ed obblighi spettanti ai conviventi in tema di reciproca assistenza, è obbligato il confronto con l’istituto del matrimonio per immediata connessione per materia.
Una prima generale distinzione tra i due istituti è il residuo di tutela pubblicistica ancora sussistente in capo alla famiglia fondata sul matrimonio, rispetto alla natura prettamente negoziale pattizia oggi voluta per le convivenze.