In questi giorni abbiamo assistito ad un altro caso mediatico in materia di eutanasia, dopo il caso Welby e Englaro, è la volta del caso del Dj Fabo, che ha fatto richiesta di eutanasia in Svizzera poiché dopo un incidente avvenuto 3 anni prima è rimasto cieco e tetraplegico.
In questa Legislatura sono state proposte fino ad ora 8 proposte di legge tra Camera e Senato richiedenti la possibilità di ricorrere all’eutanasia e al testamento biologico, ma a tutt’oggi risulta tutto bloccato per la complessità etica e giuridica della materia. Inoltre non ci sono discipline specifiche per quanto riguarda testamento biologico, eutanasia e trattamento sanitari obbligatori.
Vediamo nel dettaglio. Per eutanasia si definisce la pratica medica che induce la morte di un paziente senza provocargli dolore, che può essere chiesta dal soggetto, affetto da malattie incurabili o che non gli permettono una vita dignitosa, capace di intendere e di volere. La pratica può essere svolta mediante la somministrazione di una sostanza letale o tramite la sospensione della terapia che mantiene in vita il soggetto.
il suicidio assistito consiste nell’atto compiuto volontariamente e autonomamente da un soggetto, capace di intendere e di volere, ma anche provvisto di facoltà motorie. In pratica l’atto di morte viene compiuto con l’assistenza di familiari o personale medico che prepara tutto il necessario.
Il testamento biologico è la dichiarazione anticipata di volontà di trattamenti sanitari nel caso in cui il soggetto già sia a conoscenza di una malattia che in futuro lo metta in una condizione di incapacità di intendere e volere. Questo documento servirà come supporto ai familiari e ai medici nella decisione del trattamento da riservare al paziente in coerenza con le idee di dignità, salute e vita del soggetto. Questo è possibile giuridicamente grazie all’estensione del consenso informato.
Al momento della discussione in sede delle proposte di legge i problemi riscontrati furono:
– La tutela dei diritti del paziente e del medico in caso di obiezioni di coscienza,
– Definizione di stati vegetativi,
– Definizione di terapia,
– Come riconoscere la validità di un testamento biologico mediante dei criteri stabiliti,
– Come risolvere eventuali conflitti interpretativi sul contenuto del documento.
Il presupposto giuridico che sta alla base della discussione sul “fine vita” consiste nell’indisponibilità della vita come bene giuridico. Quando si parla di eutanasia si fa riferimento al bilanciamento tra questi due principi, anche in termini di consenso e rifiuto di trattamenti sanitari.
Secondo il Codice Civile all’articolo 5, viene enunciato che vengano vietati gli atti di disposizione del proprio corpo quando creino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari alla legge pubblica.”
Alla base della Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ci sono la dignità e la libertà umana e la volontarietà di scegliere i trattamenti sanitari secondo la Legge 180/1978 in materia di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”.
Infine secondo il Codice Penale esistono due tipi di reati in tema con assistenza al suicidio. Secondo l’articolo 579 “chiunque provochi la morte di un soggetto, anche con il consenso dello stesso, sarà punito con la reclusione da 6 a 15 anni” e secondo l’articolo 580 “chiunque spinga al suicidio un uomo o lo agevoli in qualsiasi modo rischia la reclusione da uno a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave.