La corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza, che il datore di lavoro non commette alcuna infrazione videoriprendendo i propri lavoratori dipendenti sul posto di lavoro al solo fine di verificare se venga commesso qualche reato.
Dopo il ricorso fatto da due dipendenti, secondo l’articolo 4 secondo comma dello Statuto dei Lavoratori, sorpresi nel compiere dei reati dalle registrazioni di una telecamera posta all’ingresso del posto di lavoro, la Cassazione ha deciso di respingere il ricorso in quanto non si possono applicare le garanzie procedurali regolate dal suddetto articolo qualora il controllo di videoregistrazione sia effettuato al fine di verificare il compimento di reati da parte dei lavoratori dipendenti.
La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore.”
Sebbene lo Statuto dei Lavoratori regoli l’utilizzo di apparecchiature di controllo, per la Cassazione, l’ambito di applicazione dello stesso viene regolato dal diritto privato che si crea dal rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Nel momento in cui diventi rilevante l’interesse pubblico, nello specifico il diritto penale, viene meno l’applicazione dell’articolo 4, sopra citato. Inoltre i giudici durante l’iter che ha portato alla stesura di questa sentenza si sono pronunciati anche sul caso in cui l’obliterazione del cartellino o la compilazione del registro delle presenze sia opzionale invece che obbligatorio ed il lavoratore se usasse questo metodo per imbrogliare il proprio datore, si potrebbe parlare di truffa.
(Corte di Cassazione – Sezione Seconda Penale, Sentenza 1 agosto 2016, n. 33567)