Le Sezioni Unite sono intervenute in materia di pensioni risolvendo una questione di massima importanza, determinata dalla sentenza n. 6928 del 20 marzo 2018: “la natura previdenziale del trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi, escludendo che ad esso si applichi il divieto di cumulo previsto dall’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991 in quanto corrisposto da datori di lavoro privati. Ne consegue che ai relativi accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e nell’ammissione allo stato passivo del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa, del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio”.

La Suprema Corte ha riconosciuto che la pensione riconosciuta dai fondi privati integrativi ha carattere previdenziale, gli accessori non sono di conseguenza assoggettabili alla disciplina prevista per le obbligazioni pecuniarie, dovendo gli stessi essere corrisposti unitamente al capitale, Infine, ulteriore aspetto riguarda la natura privilegiata o meno di tali crediti nell’ambito di procedure fallimentari: i giudici di legittimità hanno chiarito che tali spettanze non sono assistite da privilegio e, pertanto, non godono di precedenza in sede di liquidazione.

La Suprema Corte oltre che chiarire la natura previdenziale dei fondi integrativi, ha evidenziato che a tali somme non è applicabile il cumulo giuridico (art. 16, comma 6 della I. n. 412 del 1991), in quanto la somma non viene erogata da un gestore di forme previdenza obbligatoria, bensì da un datore di lavoro privato. Va precisato, inoltre, che dalla natura previdenziale non si stabilisce la applicabilità delle norme previste per le obbligazioni, quindi gli interessi legali dovranno essere calcolati sulla base del capitale rivalutato.