La Corte di Cassazione con la sentenza 27948/2017 è tornata ad occuparsi del tema relativo al diritto del lavoratore di astenersi dal lavorare nei giorni festivi che cadono in mezzo alla settimana.
La vicenda si basa al caso in questione, che vede il ricorso da parte di un azienda metalmeccanica che è stata obbligata in secondo grado al normale pagamento di alcuni lavoratori che non si sono presentati a lavoro durante dei giorni festivi infrasettimanali.

I legali hanno fatto ricorso in quanto degli articoli del CCNL per l’industria metalmeccanica consentono il lavoro durante le festività infrasettimanali dove sussistano esigenze aziendali di produzione. Detto ciò, il lavoratore che si rifiuta di lavorare in queste giornate non avrebbe diritto a percepire lo stipendio riservato alle festività, trattandosi di assenza ingiustificata.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’azienda dichiarando che i motivi del ricorso sono infondati.

In primo luogo la Cassazione fa notare che non c’è scritto alcun obbligo di lavoro nei giorni festivi sugli articoli del CCNL, bensì questo può accadere in caso in cui i sindacati si mettono d’accordo con il lavoratore stipulando un mandato esplicito.

Per quanto riguarda il pagamento la Cassazione trova giusto il pagamento del lavoratore nei giorni festivi anche se non si è presentato sul posto di lavoro.

Anche in questo ambito del diritto del lavoro, pertanto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Legislatore, il quale non sarebbe necessariamente chiamato a modificare l’equilibrio costruito dalla Suprema Corte al fine di consentire il lavoro durante le festività infrasettimanali a prescindere da un accordo, ma dovrebbe aggiornare il reticolato normativo, risalente in parte al primo periodo post-bellico,  al fine di garantire un sistema omogeneo e privo di contraddittorietà, evitando di delegare impropriamente alla magistratura l’onere di aggiornare disposizioni ormai vetuste.