La gestione di affari è una fonte di obbligazioni e risulta un atto lecito come detto nell’art. 1173 c.c. questa ipotesi si manifesta quando un soggetto, senza essere obbligato assume un’obbligazione altrui gestendola.

In tal modo il gestore sarà obbligato a portare a termine l’interesse fin quando l’interessato non sarà in grado di provvedervi da solo ex art. 2048 c.c.

La gestione degli affari è quindi un fatto giuridico, dal quale discende l’obbligo di portare a termine la pratica iniziata a pena di risarcimento del danno.
L’ art. 2 Cost parla di solidarietà sociale di aiuto e soccorso, si discute, a questo riguardo, se la gestione di affari altrui assume uno scopo solidaristico. Altruità dell’affare, la spontaneità della gestione o l’assenza della proibizio domini.

Bisogna però fare una distinzione tra la gestione rappresentativa e quella senza rappresentanza e se viene fatta una gestione che operi con o senza spendita del nome.
Nel caso si ha una gestione rappresentativa gli effetti si produrranno sul mandante, mentre se si fa una gestione senza rappresentante gli effetti cadranno sul mandatario.
Il rinvio alle norme sul mandato, però, non deve essere interpretato in modo assolutistico, dovendosi difatti operare i necessari contemperamenti con la disciplina di gestione.

L’art. 2031 c.c. stabilisce:” Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata , l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte .
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico al buon costume“. Questa norma non si applica, qualora ricorre un’ipotesi di prohibitio domini.