L’ipoteca viene definita come una causa legittima di prelazione, ossia uno strumento che permette al creditore ipotecario di fare la prelazione e quindi di essere favorito rispetto agli altri creditori sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca viene definita nell’art. 2808 e seguenti del c.c. che recita:
“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.”
L’ipoteca attribuisce al creditore la forza di espropriare il bene anche se lo stesso viene ceduto ad una terza persona. Se il bene ipotecato non è di proprietà del debitore, ma di un terzo soggetto consente sempre l’espropriazione del bene.
Il diritto di ipoteca si costituisce per volontà delle parti, in presenza di ipoteca volontaria, ex lege, in presenza di ipoteca legale, o con sentenza, in presenza di ipoteca giudiziale.
Per rendere effettiva l’ipoteca deve essere trascritta, anche se l’iscrizione è diversa dalla trascrizione immobiliare (perché pubblicità costitutiva) si possono riscontrare alcuni punti di contatto tra le due formalità: hanno la natura personale ed hanno la stessa forma.