PROFILI DI RESPONSABILITÀ NEL CORSO DI EVENTI SPORTIVI DI SOFTAIR
– a cura dell’Avv. Paolo Pirani –
Innanzitutto, si consideri come la disciplina del danno è identica sia per il soggetto minorenne che per il soggetto maggiorenne. Infatti, qualora nel corso dell’evento un soggetto subisca un danno, anche grave, non riconducibile al c.d. “rischio consentito” vale a dire al rischio, che consapevolmente si accetta, di subire un danno derivante dalle condotte di gioco, sviluppate con osservanza delle regole tecniche imposte a livello Associativo, Federale, dell’Ordinamento Sportivo e di Legge per l’attività posta in essere, le caratteristiche del soggetto passivo non incidono sulla imputabilità delle responsabilità relative al suddetto danno. Lo stesso dicasi di un danno cagionato nei limiti del rischio consentito, per condotte dolose o colpose esulanti dall’alveo delle regole tecniche.
Diverso è, sotto vari profili, l’inquadramento giuridico dei profili di responsabilità per i suddetti danni.
Per i danni “da gioco” subiti sussiste una responsabilità civile dell’organizzatore, per la copertura dei quali sarebbe consigliato a quest’ultimo di contrarre una polizza assicurativa. Senza dubbio gli organizzatori hanno degli obblighi da assolvere: a) rispettare le misure di sicurezza imposte regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza, b) fare in modo che sia tutto conforme alle regole di comune prudenza (verificando all’uopo la sicurezza sia degli atleti che degli spettatori).
Per i danni cd. ultronei alle condotte tipiche dell’attività ludica svolta, è necessario chiarire che il rispetto delle regole tecniche della gara e delle norme di comportamento si pone quale criterio valutativo della mancata responsabilità della condotta agonistica (si deve escludere la responsabilità civile o penale se l’intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nel quadro di un’azione di gioco e solo per la concitazione dell’azione si è risolto in un evento dannoso); i normali principi, in tema di responsabilità – civile e penale – trovano applicazione tutte le volte in cui la condotta lesiva dell’atleta esuli dalle regole dello sport praticato, integrando gli estremi dell’intenzionalità o della colpa grave, ovvero quando manca un nesso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo svolgimento della competizione” (ad esempio il danno causato da un colpo al volto portato con il calcio dello strumento da soft air, o ancora un pugno al volto dell’avversario).
A livello giurisprudenziale si consideri che il criterio distintivo ai fini di valutazione della responsabilità dell’atleta sembra essere quello del collegamento funzionale tra l’azione fallosa e le finalità del gioco: se viene accertata l’esistenza di tale collegamento tra azione sportiva e finalità del gioco, l’atleta danneggiante si vedrà esente da responsabilità. Si sancisce, in tal modo, il riconoscimento di una serie di condotte tecniche esenti da responsabilità anche se commesse in violazione delle regole del gioco.
In tal senso il Tribunale di Firenze (Sez. II, 26/11/2014) che ha statuito come “la scriminante non disciplinata dal codice, del c.d. rischio sportivo, non opera automaticamente quando venga praticata un’attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest’ultima diventa la mera occasione per porre in essere un’attività illecita fonte di danno. In sostanza non dà luogo a responsabilità civile il fallo che commette un giocatore ai danni di un avversario se collegato funzionalmente alle regole del gioco e se posto in essere con una violenza compatibile con le caratteristiche del gioco stesso. Il limite della non punibilità è costituito in tal caso, dall’intenzione del giocatore di ledere”; ed ancora Tribunale di Padova (12/09/2014) “Le lesioni provocate durante una manifestazione sportiva rientrano nell’alveo degli illeciti sportivi, come tali, privi di antigiuridicità e di danno sociale, nel caso in cui i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica dal momento che la pratica sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata che rende lo sportivo non punibile se cagioni un evento lesivo all’avversario nel rispetto delle regole del gioco laddove si possa escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza del dolo eventuale e, dunque, dell’elemento intenzionale”.
Pertanto, qualora venga causato un danno non riconducibile al normale svolgimento della gara l’autore (e non l’Associazione) potrà essere chiamato a risponderne a titolo di colpa o dolo, nelle sedi civili ed eventualmente penali (si pensi ad es. al caso di lesioni, sanzionate penalmente anche a titolo colposo).
Per quanto attiene alle responsabilità della Associazione quale organizzatore, questa è chiamata ad osservare tutta una serie di obblighi che, seppur non le garantiscono l’esenzione da responsabilità (anche a titolo oggettivo ex art. 2050 c.c.) per i danni occorsi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, quanto meno possono alleggerire la sua posizione; tali sono, ad esempio, l’assicurare il regolare svolgimento della competizione, il garantire il rispetto dell’incolumità fisica degli atleti e il controllo dei mezzi tecnici utilizzati dai gareggianti, la verifica della sicurezza dei luoghi ed il riscontro delle condizioni psico – fisiche degli atleti. Si possono delineare tre settori in relazione ai quali l’organizzatore può essere chiamato a rispondere:
– inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati per la gara;
– inidoneità e/o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la competizione;
– inidoneità psico – fisica degli atleti
per quanto attiene al primo, se i mezzi tecnici sono di proprietà dei partecipanti, incombe in capo all’Associazione l’informativa relativa alla manutenzione ed agli accorgimenti tecnici necessari al buon uso e funzionamento della strumentistica, nonché il test pre-gara della funzionalità degli stessi, del quale è bene dare atto nei verbali degli incontri; assolti questi oneri l’Associazione non potrebbe essere considerata responsabile.
In merito alle idoneità psico – fische, queste potranno essere certificate mediante le consuete visite medico sportive di idoneità alla attività sportiva non agonistica annuali, determinando l’esonero da responsabilità relativa in capo alla Associazione.
Per quanto attiene alla idoneità e sicurezza dei luoghi di “gara” se praticata in ambito rurale, oltre gli opportuni atti relativi alla utilizzabilità delle aree (permessi rilasciati dal proprietario privato/ente del luogo – avvisi alle FF.OO. per scongiurare ipotesi, anche penalmente rilevanti, di allarme sociale, etc.) l’Associazione dovrà valutare l’idoneità degli stessi rispetto agli standard, legislativi e/o regolamentari (anche dei regolamenti interni alle Associazioni) al fine di evitare responsabilità per eventuali sinistri dovuti alle caratteristiche del terreno che si possano considerare assolutamente incompatibili con lo svolgimento dell’attività sportiva.
Infatti, “Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o al fatto di terzi. Quando il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione, c.d. danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., questo va risarcito” (Trib. Salerno Sez. II, 30/06/2014)
Per quanto riguarda le possibili responsabilità del proprietario del terreno è consigliabile evitare ogni incertezza al riguardo mettendo per iscritto il permesso all’utilizzo del fondo, attribuendo così nel caso specifico la custodia del bene all’organizzatore che sarà responsabile dello stesso nei modi e termini sopra indicati.
Avv. Paolo Pirani