La Corte Edu si è pronunciata riguardo un caso italiano relativo alla legittimità della decisione dell’autorità amministrative (Prefetto) di autorizzare un transessuale dall’aspetto femminile a cambiare il suo nome maschile, in quanto non vi era stato alcun provvedimento giudiziario a confermare il cambiamento di sesso.

Dopo aver analizzato il fatto ha riscontrato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani che dice: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Il caso risale al 2001 quando il Tribunale di Roma autorizzava la persona x a sottoporsi all’intervento chirurgico e fino a quando la stessa non era stata fatta e il giudice non avesse confermato l’avvenuta riuscita dell’operazione, non era possibile fare il cambio del nome.

La Corte di Strasburgo preso esame di tutto, ha riscontrato una mancanza da parte dello Stato di adempiere all’obbligo di verificare l’avvenuto cambio sesso. Oggi le norme sono cambiate e non serve più la verifica da parte del giudice dell’avvenuto cambio di sesso, si può tranquillamente procedere al cambio di nome.