Alla morte del convivente, il partner superstite non ha alcun diritto di detenzione sull’immobile dove ha convissuto per anni. Lo stabilisce la legge, in questo caso la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 aprile 2017 n. 10377, la casa deve tornare agli eredi legittimi del defunto.
Come da sentenza suddetta, nel caso di specie è stata obbligata la partner convivente more uxorio da quarantasette anni a lasciare l’immobile in favore degli eredi del defunto, in questo caso la figlia e la moglie. La convivente è ricorsa anche alla Cassazione dove si è vista ribadire la stessa sentenza dell’Appello, dopo la morte del suo convivente ha perso il diritto di uso e detenzione dell’immobile.
Durante questi ultimi anni sono stati riconosciuti maggiori diritti ai conviventi e alle coppie di fatto con la Legge Cirinnà del 20 maggio 2016. Quando cessa il rapporto di convivenza stabile, anche in caso di morte, il convivente superstite che non risulta proprietario di casa non può essere sfrattato dall’oggi al domani, bensì, deve avere del tempo per trovare un’altra sistemazione. Questo tempo, secondo la Legge Cirinnà, deve essere proporzionale alla durata della convivenza.
Ciò non significa che può rimanere nell’abitazione fino al resto dei suoi giorni, gli eredi del defunto dovranno stabilire un certo tempo fin quando il partner potrà restare nell’abitazione.
La Cassazione, inoltre, ha aggiunto che “la detenzione qualificata” del convivente non proprietario è esercitabile solo “in quanto perduri la convivenza more uxorio“.
Le possibili eccezioni a questa norma sono solo due:
– il caso in cui il convivente superstite sia stato istituito coerede per disposizione testamentaria;
– il caso in cui sia costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del proprietario.